LO STATUTO

 

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione N° 2-2016 del 22 marzo 2016

Origini ed Evoluzione Storico-Istituzionale

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

CAPO 1

La Fondazione "Casa di Industria", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l’acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica.

CAPO 2

La Fondazione ha sede legale in Brescia Via Veronica Gambara n° 6.

CAPO 3

Storia (dallo Statuto IPAB del 1999)

Allo scopo di "somministrare vitto e lavoro agli individui poveri di ambo i sessi" e quindi di combattere l’accattonaggio mediante un lavoro facile e non faticoso, l’Autorità Provinciale e Comunale di Brescia fondò nel 1817 la Pia Casa di Industria, sita in via definitiva in Brescia, via Veronica Gambara n. 6 dal 1889. All’inizio del novecento, furono istituiti un pubblico dormitorio ed una mensa popolare. Oblazioni di cittadini, contribuzioni di cittadini, contribuzioni del Municipio e della Congregazione di Carità, ricavi dei manufatti contribuirono alle spese di esercizio.

Nel 1950, constatata l’impossibilità del funzionamento quale Ente indipendente, l’Opera Pia venne concentrata nell’E.C.A. Indi, fu ristrutturata e risanata, divenne casa di riposo, mantenendo servizi aperti sul territorio. Trasferite le competenze dell’E.C.A. al Comune secondo il DPR 616 del 24.07.1977, l’ex IPAB concentrata fu commissariata dal giugno 1978 al dicembre 1986, quando riacquistata l’autonomia istituzionale, a norma dell’art.95 della L.R. 7 gennaio 1986, n° 1 (legge che recepiva il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n° 173 del 1981 in materia di trasferimento delle IPAB concentrate) il Consiglio Comunale di Brescia nominò il Collegio-Commissariale.

Successivamente L’Opera Pia deliberò il trasformarsi in persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro e nella fattispecie in Fondazione con riferimento alle disposizioni del Codice Civile, secondo l’art. 3 della L.R. n° 1 febbraio 2003, approvando il nuovo statuto.

La Regione Lombardia, approvata la trasformazione giuridica e lo Statuto, iscrisse dal marzo 2004 l’Ente nel registro regionale delle persone giuridiche private. Seguirono il riconoscimento di Onlus nel 2006 e l’attivazione di nuovi sevizi, previsti nelle finalità statutarie, per persone anziane e non assistibili a domicilio.


Articolo 2

SCOPI ISTITUZIONALI

CAPO 1

La Fondazione, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997, si propone di offrire servizi che prevedano lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

  1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
  2. Assistenza sanitaria;
  3. Beneficienza;
  4. Istruzione e formazione soggetti bisognosi;
  5. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidate ad Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che lo svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n° 400.
    È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, fatta eccezione per le attività connesse e necessarie per gli scopi sociali.
    La Fondazione, in ragione della propria storia, è impegnata ad operare principalmente a favore della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del no profit cittadino.
CAPO 2

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare provvede alla gestione di servizi rivolti ad assistere persone anziane ed adulte in difficoltà. Ha lo scopo prioritario di accogliere ospiti in condizioni di non autosufficienza, fornendo loro, oltre alle prestazioni alberghiere, servizi specifici a carattere assistenziale, sanitario e riabilitativo. Attua, inoltre, servizi a beneficio di persone assistibili non residenti nelle proprie strutture con lo scopo di concorrere a mantenere e migliorare la loro autosufficienza. Realizza, infine, attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale.

CAPO 3

La Fondazione può valorizzare l’opera del volontariato, può costituire o partecipare a società private, cooperative sociali nonché aderire a consorzi pubblici al fine di svolgere attività strumentali e quelle istituzionali.

CAPO 4

Le modalità di funzionamento, di gestione, di ammissione, la disciplina del personale e l’erogazione dei servizi saranno disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO 5

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.


Articolo 3

PATRIMONIO

CAPO 1

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili esistenti all’atto della trasformazione in Fondazione e contenuti negli appositi inventari;
  2. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di indirizzo;
  3. dai contributi ottenuti da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. dalla parte di rendite non utilizzata e, con delibera del Consiglio di indirizzo, destinata ad incrementare il patrimonio;

 

CAPO 2

L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali;

  • beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali;
  • beni immobili di valore storico ed artistico;
  • beni mobili di valore storico ed artistico.

 

 

Articolo 4

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di rendite patrimoniali, contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio, cui garantire trasparenza ed informazione del buon utilizzo, rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Vige l’obbligo di:

  1. impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  2. redigere il bilancio e rendiconto annuale;
  3. devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, aventi analoghe finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge n° 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione per legge.

 

 

Articolo 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

  1. Il Consiglio di Indirizzo
  2. Il Comitato di Gestione
  3. Il Presidente
  4. Il Revisore Legale

 

 

Articolo 6

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

CAPO 1

La Fondazione è retta da un Consiglio di Indirizzo composto da un numero minimo di 7 (sette) componenti, che potrà essere esteso ad un numero massimo di 9 (nove) componenti, così nominati:

  • Tre nominati dal Sindaco di Brescia. Tra essi il Consiglio di Indirizzo elegge il Presidente della Fondazione;
  • Uno nominato dalla Congrega della Carità Apostolica;
  • Uno nominato dai e tra i lavoratori della Fondazione. Potranno essere nominati solo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e che prestano servizio effettivo e non distaccati e che non abbiano funzioni dirigenziali o, comunque, apicali;
  • Uno nominato dal Forum del Terzo Settore di Brescia;
  • Uno nominato dall’Istituto I.R.C.C.S. Fatebenefratelli, centro di eccellenza di ricerca di livello nazionale per l’Alzheimer e le malattie mentali.

 

Gli altri eventuali 2 (due) componenti potranno essere cooptati dal Consiglio di Indirizzo tra eventuali benefattori della Fondazione e/o tra chi si è distinto nel territorio bresciano in attività di solidarietà o di studio nell’ambito del sociale.

CAPO 2

I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica come segue:

  • Quattro anni i Consiglieri nominati dal Sindaco di Brescia
  • Quattro anni il Consigliere nominato dalla Congrega della Carità Apostolica;
  • Due anni il Consigliere nominato dai lavoratori;
  • Quattro anni il Consigliere nominato dal Forum del Terzo Settore;
  • Quattro anni il Consigliere nominato dall’I.R.C.C.S. Fatebenefratelli di Brescia;
  • Quattro anni i Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo tra eventuali benefattori della Fondazione e/o tra chi si è distinto nel territorio bresciano in attività di solidarietà o di studio nell’ambito del sociale.

 

CAPO 3

I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere nominati per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Con l’accettazione della nomina i componenti del Consiglio di Indirizzo rinunciano a qualsiasi compenso e/o indennità. È previsto il rimborso delle spese documentate previa autorizzazione.

CAPO 4

I membri del Consiglio di Indirizzo che non partecipano ad almeno la metà delle sedute nel corso di 2 (due) esercizi decadono dall'incarico, salvo motivazioni ritenute valide dal Consiglio di Indirizzo.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;

 

L’esclusione e/o la decadenza dei Consiglieri deve essere deliberata a maggiornaza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Indirizzo.

 

Articolo 7

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

CAPO 1

Il Presidente, 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ciascuno dei suoi componenti invita il soggetto che li ha nominati a indicare i nuovi componenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza statutaria.
Se i soggetti preposti non provvedono alle nomine di spettanza almeno entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio di Indirizzo provvederà mediante cooptazione.

CAPO 2

Il nuovo Consiglio di Indirizzo si insedia entro 15 (quindici) giorni dell’avvenuta nomina dei nuovi componenti indicati dal Sindaco, a seguito di convocazione del Presidente uscente e provvede all’elezione del Presidente e degli altri due componenti del Comitato di Gestione.

L’elezione è valida se avviene a maggioranza assoluta.

CAPO 3

In caso di decadenza o di esclusione di uno o più Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto che lo ha nominato e si provveda alla sostituzione. I Consiglieri in sostituzione restano in carica per il periodo residuo del Consigliere sostituito.

Le dimissioni o la decadenza della maggiornaza dei componenti del Consiglio di Indirizzo comportano la decadenza dell’intero C.D.I. e del Comitato di Gestione.

 

Articolo 8

COMPITI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico e di sorveglianza della Fondazione, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e sviluppo e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi ripartiti.

Compete al Consiglio di Indirizzo:

  • Nominare e revocare il Presidente
  • Nominare, su proposta del Presidente, e revocare i componenti del Comitato di Gestione
  • Nominare, su proposta del Presidente, e revocare il Direttore Generale, esterno al Consiglio, e definire il suo inquadramento giuridico e retributivo
  • Approvare i bilanci
  • Autorizzare a contrarre mutui, sopra la soglia di Euro 200.000,00
  • Deliberare i documenti di indirizzo triennali e pluriennali
  • Deliberare le modifiche statutarie
  • Autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio
  • Approvare i regolamenti
  • Determinare il compenso per i componenti del Comitato di Gestione
  • Approvare rette, tariffe e corrispettivi su proprosta del Comitato di Gestione
  • Deliberare l’alienazione e l’acquisto di immobili nonché l’accettazione di donazioni, eredità, legati, le locazioni e condizioni immobiliari.
  • Approvare l’adesione e forme associative nonché la costituzione o la partecipazione e società, cooperative o consorzi
  • Approvare eventuali contratti di lavoro aziendali e determinare la contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello da applicare.
  • Pronunciare la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dalle norme statutarie.

 

 

Articolo 9

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

CAPO 1

Il Consiglio di Indirizzo viene convocato, almeno ogni tre mesi, per esercitare le funzioni indicate all'art. 8 del presente Statuto, o per iniziativa del presidente, o per iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio di Indirizzo, in tutti i casi l’ordine del giorno dovrà indicare gli argomenti da trattare.

CAPO 2

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da trasmettere agli interessati con ogni mezzo idoneo, anche tramite PEC o raccomandata A/R, almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza almeno 24 ore prima. In caso di urgenza e per accettazione unanime, il Consiglio di Indirizzo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

CAPO 3

Nelle sedute del Consiglio di Indirizzo, la redazione e registrazione del verbale sarà a cura di un Segretario, nominato a maggioranza dei presenti, o del Direttore Generale.

Alle sedute del Consiglio di Indirizzo partecipano i componenti del Comitato di Gestione, nonché il Direttore Generale

Il Consiglio di Indirizzo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti, non computando chi, trovandosi nelle condizioni previste dal regolamento di organizzazione e di funzionamento, non può prendere parte a discussioni o deliberazioni e con il voto favorevole della maggiornaza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) salvo quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente Statuto o i Regolamenti stabiliscono particolari maggioranze.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti.

 

Articolo 10

IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione esercita i poteri sia per l’ordinaria sia per la straordinaria amministrazione della Fondazione. È composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, al di fuori dei componenti del Consiglio di Indirizzo. Il Comitato di Gestione assume a maggioranza le decisioni sia per l’ordinaria, sia per la straordinaria amministrazione della Fondazione, escluse solo quelle riservate al Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato di Gestione dura in carica 4 anni e, comunque, si scioglie con la decadenza o la revoca del Presidente o dell’intero Consiglio di Indirizzo o dei componenti indicati del Consiglio di Indirizzo nominati dal Sindaco.

In caso di decadenza o esclusione di uno o di entrambi gli altri componenti del Comitato di Gestione, il Presidente potrà campiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo provvederà tempestivamente e, comunque entro 30 giorni, a nominare i componenti da sostituire.

 

Articolo 11

CONVOCAZIONE COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di Gestione si riunisce periodicamente ed è convocato con invito scritto firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima, con ogni mezzo idoneo, PEC o raccomandata A/R. Il presidente dovrà convocare il Comitato di Gestione anche quando ne faccia richiesta un altro dei suoi componenti. In casi d’urgenza può essere convocato, anche telefonicamente, dal Presidente almeno 24 ore prima.

Alle riunioni del Comitato di Gestione parteciperà anche il Direttore Generale.

 

Articolo 12

DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide quando sono presenti almeno due componenti.
I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e firmati dai componenti, il Comitato di gestione e il Direttore Generale.

 

Articolo 13

PRESIDENTE: POTERI E COMPITI

CAPO 1

Il Presidente è organo della Fondazione e presiede sia il Consiglio di Indirizzo sia il Comitato di Gestione. Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Sovrintende al suo regolamento, secondo i programmi deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

CAPO 2

Spetta in particolare al Presidente:

  • Determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione
  • Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Indirizzo edel Comitato di Gestione
  • Proporre al Consiglio di Indirizzo i Componenti del Comitato di Gestione e il Direttore Generale
  • Proporre al Consiglio di Indirizzo, per conto del Comitato di Gestione le rette, tariffe e corrispettivi
  • Verificare l’esecuzione delle deliberazioni adottate
  • Sviluppare ogni forma di attività e d’iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione
  • Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed amministrativo della Fondazione, curare l’osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario.
  • Assumere, nei casi d’urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Indirizzo o del Comitato di Gestione.
CAPO 3

Al Presidente e agli altri due componenti del Comitato di Gestione compete, per la funzione svolta, una indennità per la misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.
I componenti del Comitato di Gestione possono rinunciare all'indennità.

CAPO 4

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Indirizzo dallo stesso delegato e, in caso di assenza o impedimento o di mancata delega, il componente più anziano d'età.

 

Articolo 14

REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale, iscritto all’Albo dei Revisori, è nominato dal Sindaco del Comune di Brescia e resta in carica per la durata di quattro anni e fino all’approvazione dell’ultimo bilancio di mandato.
All’atto della nomina del Revisore Legale i Consiglio di Indirizzo ne determina il compenso.

 

Articolo 15

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, resta in carica per la medesima durata del Consiglio di Indirizzo e può essere rinnovato e revocato dal Consiglio di Indirizzo.
È responsabile delle Risorse umane, studia e propone al Comitato di Gestione i piani di sviluppo delle attività.
Cura gli adempimenti in attuazione dei provvedimenti delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione. Di queste ultime cura la redazione del verbale.
Controfirma ogni atto del Comitato di Gestione ed esercita il potere firma sulla corrispondenza e sugli atti della Fondazione in conformità alla delega conferitagli dal Regolamento.
La carica di Direttore Generale è incompatibile con la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, in tal caso dovrà optare per l’una o l’altra carica entro 10 giorni dal sorgere dell’incompatibilità tramite comunicazione da inviare al Presidente via PEC o raccomandata.

 

Articolo 16

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge di settore, nazionali e regionali.

 

NORMA TRANSITORIA

Con l’entrata in vigore del presente Statuto e la nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione in carica decade.
Al fine di favorire l’instaurarsi di un equilibrato ritmo nel ricambio dei componenti, in via transitoria, all’entrata in vigore del presente Statuto ed in occasione della prima nomina del Consiglio di Indirizzo, è anticipata di un anno la scadenza del mandato dei consiglieri designati da:

  • Congrega della Carità Apostolica
  • Forum del Terzo Settore di Brescia
  • Istituto I.R.C.C.S. Fatebenefratelli
Pertanto in occasione della prima nomina, la durata in carica dei Consiglieri designati dalla Congrega della Carità Apostolica, dal Forum del Terzo Settore di Brescia e dell’Istituto I.R.C.C.S. Fatebenefratelli è fissata in tre anni.