MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001
Sezione 0 - "Introduzione generale"
0.1 - Approccio concettuale e metodologia alla definizione di un Modello Organizzativo 231
Gli obiettivi del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 attengono alle seguenti sfere:
- Liceità: intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'organizzazione nel rispetto di norme, leggi e regolamenti
- Etica: quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell'organizzazione anche in relazione al proprio ruolo sociale
- Trasparenza: relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo dell'organizzazione sia fra quest'ultimo e gli interlocutori esterni
- Efficacia dell'adozione: tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy territoriali
Di seguito si rappresentano gli elementi essenziali che costituiscono il fondamento nella costruzione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01:
Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo | Definizione del Codice Etico (o codice di comportamento) |
Individuazione e nomina dell’ODV (Organismo di Vigilanza) |
---|---|---|
Analisi del contesto operativo dell’organizzazione al fine di identificare i processi e le attività sensibili | Definizione ed approvazione da parte dei vertici dell’organizzazione di un codice etico nell’ambito del quale esplicitare, a titolo di esempio, i principi etici di riferimento, le regole di comportamento, i comportamenti vietati, etc., | Individuazione dell’ODV (Organismo di Vigilanza) |
Analisi dei controlli già in essere e dei gap rilevati rispetto ai principi di controllo di riferimento (individuati secondo le previsioni del D.Lgs. 231/01) | Definizione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori da applicare ad ogni violazione dei principi normativi ed applicativi contenuti nel codice etico e nel modello di organizzazione 231 a prescindere dalla commissione di un illecito e delle eventuali conseguenze esterne causate dal comportamento inadempiente | Nomina dell’ODV (Organismo di Vigilanza) |
Definizione di protocolli di controllo e presidi organizzativi sui processi e sulle attività sensibili identificati | Definizione del Piano di Vigilanza / Reporting verso l’ODV | |
Definizione di un modello di organizzazione, gestione e di controllo articolato in una parte generale ed in una o più parti speciali |
In particolare tale metodologia è articolata in due fasi principali:
IDENTIFICAZIONE AREE SENSIBILI | Mediante l’analisi del contesto dell’organizzazione e del modello operativo di funzionamento per evidenziare dove (=in quale settore / area di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli in riferimento al D.Lgs. 231/01 |
---|---|
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO | Anche conosciuto come "Protocollo per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’organizzazione", un sistema di controllo preventivo è utile per effettuare la valutazione del sistema esistente nell’organizzazione ed il suo eventuale aggiornamento in termini di capacità di contrastare la prevenzione degli illeciti, garantire la conformità a leggi e regolamenti, la trasparenza e l’eticità dell’operato oltre che l’efficacia dell’adozione |
La realizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito indicato come "Modello 231") viene effettuata sulla base
- di risultati raggiunti nelle fasi di analisi e definizione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo
- delle scelte di indirizzo degli organi decisionali dell’organizzazione
STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
SEZIONE 1Disposizioni Generali |
SEZIONE 2Disposizioni relative |
SEZIONE 3Appendice Normative |
---|---|---|
Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione del Modello 231 | Descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01 | Descrizione del quadro normativo di riferimento |
Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati | Descrizione dei processi sensibili identificati ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito | |
Processi sensibili relativi alle aree a rischio | Individuazione dei protocolli di controllo applicabili a tutti i processi sensibili identificati | |
Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni | ||
Modalità di gestione delle risorse finanziarie | ||
Obblighi di informazione | ||
Sistema disciplinare | ||
OdV (Organismo di Vigilanza) |
Sezione 1 - Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione"
1.1 - Il sistema organizzativo e gestionale dell’organizzazione è mirato a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Codice Etico.
Numero di protocollo atto di adozione Codice Etico | DELIBERA CdA n°8/2012 |
---|---|
Data di adozione Codice Etico | 18 Dicembre 2012 |
Nell’ottica della pianificazione e gestione delle attività tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l’organizzazione ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida di riferimento / di competenza.
Linee guida di competenza territoriale | UNEBA |
---|
Al fine di prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell’organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Modello 231 prevede:
- L’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- Specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’organizzazione in relazione agli specifici reati da prevenire
- L’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso
- L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
È fatto obbligo a chiunque operi all’interno dell’organizzazione o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello 231 e in specie di osservare gli obblighi informativi dettati al fine di consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.
Copia del Modello 231 e dei documenti ad esso allegati oltre che dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell’organizzazione ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla. Inoltre il Modello 231 è pubblicato sulla home page dell’intranet aziendale.
FUNZIONI INTERNE | CODICE 231 | CODICE ETICO | ANALISI RISCHI |
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Membri del C.D.A | ![]() |
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Revisore dei conti | ![]() |
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Organismo di Vigilanza | ![]() |
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Presidente Legale Rappresentante | ![]() |
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Direttore Generale | ![]() |
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Responsabile SA 8000 | ![]() |
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RSPP | ![]() |
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RLS | ![]() |
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Altre | ![]() |
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FUNZIONI ESTERNE | CODICE 231 | CODICE ETICO | ANALISI RISCHI |
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Enti finanziatori | ![]() |
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Ente di competenza (Regione/Provincia/Comune) |
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Organismi ispettivi | ![]() |
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Altre/Consulenti (solo su richiesta alla direzione) |
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1.2 - Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
In relazione alle attività svolte dall’organizzazione, a seguito di specifica analisi dei rischi sono individuate le aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico dell’organizzazione stessa. L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi (descritta in appositi protocolli) quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01. In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento:
Probabilità "P" | Danno "D" | Valore | |
---|---|---|---|
Inevitabile | > = 30% | altissimo | 5 |
Alta | 5% < = P < = 30% | alto | 4 |
Moderata | 1% < = P < 5% | moderato | 3 |
Bassa | 0,01% < = P < 1% | basso | 2 |
Remota | < 0,01% | irrilevante | 1 |
P x D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Se P x D | 0 - 5 | Nessuna azione |
Se P x D | 6 - 10 | Azione necessaria entro 1 anno |
Se P x D | 12 - 16 | Azione necessaria entro 1 mese |
Se P x D | 20 - 25 | Azione necessaria entro 2 giorni |
Mediante l’individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune procedure descritte nei protocolli nella parte speciale (Sezione 2), dedicata a ciascuna di esse, il Modello 231 si propone di predisporre un sistema strutturato ed organico che ha il fine di consentire all’organizzazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:
- Il Codice Etico Definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai rischi e reati a prevenire e fissa le linee di orientamento generali alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare nei settori sensibili
- L’adozione di un sistema organizzativo Sistema organizzativo formalizzato con l’impiego di strumenti (organigramma, procedure, protocolli, modulistica, reportistica e tutto ciò che è previsto da un Sistema di Gestione per la Certificazione Etica correttamente implementato) idonei a soddisfare le esigenze di:
- Conoscibilità dei meccanismi organizzativi all’interno dell’organizzazione stessa
- Formale delimitazione dei ruoli con individuazione delle funzioni svolte nell’ambito di ciascuna funzione
- Chiara definizione dei poteri organizzativi che siano coerenti con le responsabilità assegnate e delle conseguenti linee di riporto
- Chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- L’adozione di precisi protocolli
- L’individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione (specie quelle a rischio) Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinchè si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
- alle principali fasi dell’operazione
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento
- ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- Separazione delle funzioni Con l’obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo ma vi sia:
- una netta differenziazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
- la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo
1.3 - Processi sensibili relativi alle aree a rischio
Sono individuati i seguenti processi sensibili comuni allo svolgimento delle attività dell’organizzazione nelle aree o settori funzionali di cui al precedente punto 1.2 :
- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo di relazioni con gli stakeholders
- Processo di approvvigionamento
- Processo di gestione dei sistemi informativi
- Processo amministrativo (Registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) e finanziario
- Processo di tutela della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- I protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni
- Le modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Gli obblighi di informazione dell’OdV - Organismo di Vigilanza
1.4 - Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni
In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l’organizzazione ha deciso di adottare un sistema di deleghe di poteri e di funzioni. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione. L’organigramma aziendale e il funzionigramma (indicante le funzioni attribuite a ciascuna posizione), è disponibile presso la DG e comunicato a tutte le funzioni. Esso viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello 231 (Sezione 2) prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:
- delle procedure interne per l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione, con l’indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità
- delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da assicurare la trasparenza e verificabilità delle stesse
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione
1.5 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie
Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello 231 (Parte II) prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie. Le modalità di gestione assicurano la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo di Vigilanza. Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell’OdV stesso.
1.6 - Obblighi di informazione dell’OdV - Organismo di Vigilanza
Il Modello 231 prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. In ogni caso l’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al punto 1.3 (Processi sensibili relativi alle aree a rischio). È assicurata piena libertà a tutto il personale aziendale di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello 231 o eventuali irregolarità. A tal fine sono previste specifiche linee di reporting verso l’OdV stesso da parte delle strutture aziendali. In particolare il reporting verso l’OdV potrà riguardare, a titolo meramente esemplificativo:
- Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici
- Le richieste di assistenza legale nei confronti delle quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa
- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- Le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell’ente, del Modello 231, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- I prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata
- Le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità
- Reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Aspetti significativi afferenti le diverse attività
- Eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione
- Eventuali anomalie riscontrate
- Monitoraggio delle attività effettuate in corso di erogazione dei servizi
1.7 - Sistema disciplinare
Il codice disciplinare dell’organizzazione, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge, è integrato sulla base della seguente previsione. Costituisce illecito disciplinare del dipendente/collaboratore aziendale:
- La mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta prescritta per i processi sensibili
- L’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo
- Le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello 231
- Nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello 231
- Nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici
- Nella proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità
- All’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo
- Alle mansioni ed all’inquadramento contrattuale del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare
1.7.1 - Misure nei confronti di impiegati e degli addetti ai servizi generali ed amministrativi
Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con l’organizzazione in quanto viola, tra l’altro, l’Articolo 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro: il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’azienda dalla quale dipende. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende). I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’Articolo 7 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)"Sanzioni disciplinari" e di eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:Provvedimento disciplinare | Mancanza disciplinare |
---|---|
Rimprovero verbale o scritto | Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio:
|
Multa (fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione) |
Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
|
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 gg |
Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello 231 o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, ovvero compiendo atti contrari all’interesse dell’azienda arrechi danno alla stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei propri beni. |
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 gg fino a 6 mesi |
Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D. Lgs. 231/01. |
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso |
Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato |
Licenziamento senza preavviso | Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell’attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello 231 o della Legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l’applicazione all’azienda delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per l’azienda stessa. |
1.7.2 - Misure nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello 231 o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.1.7.3 - Misure nei confronti degli amministratori
In caso di violazione del modello da parte di amministratori, l’OdV informerà l’intero Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.1.7.4 - Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni
I soggetti legati da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello 231 adottato dall’azienda, potranno essere sanzionati con l’interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.1.8 - Organismo di Vigilanza (OdV)
La Fondazione ha approvato e adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello");
in attuazione di quanto previsto dal citato decreto, ha inteso affidare ad un organo di vigilanza monocratico (nel seguito "O.d.V."), dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul Modello e di proporne l’aggiornamento è stato individuato in un organo monocratico composto da un professionista esterno.
L’OdV aziendale è composto da:
Membro unico Chiara dr.ssa Segala
L’incarico è regolato dalle seguenti clausole:
- Decorrenza e durata dell’incarico
L’incarico s’intende conferito per un periodo triennale con decorrenza dal 10 gennaio 2015 e termine il 10 gennaio 2018.
È espressamente escluso il rinnovo tacito. - Compenso
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta un onorario di € 500,00 (euro cinquecento/00) su base annua con maturazione pro rata temporis.
Inoltre,a fronte delle trasferte effettuate presso la sede della Fondazione è riconosciuto al Professionista un rimborso a pié di lista delle spese sostenute nell’espletamento della carica.
I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell’I.V.A. e del contributo previdenziale.
I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti in soluzioni semestrali, previa presentazione di avviso di fattura. - Obblighi del Professionista:
- Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche applicabili.
- Il Professionista s’impegna a rispettare l’obbligo di riservatezza, non divulgando fatti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico.
- Il professionista s’impegna, altresì, a non fare uso (sia nel proprio che nell’altrui interesse) di fatti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza, curando e vigilando che anche i collaboratori, mantengano lo stesso obbligo di riservatezza.
- Obblighi della Fondazione:
- La Fondazione s’impegna a collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico, consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento del mandato.
- L’Organismo di Vigilanza (OdV) deve poter disporre di adeguate risorse finanziarie, al fine di garantire e rendere concreto quell’autonomo "potere di iniziativa e di controllo" che il D.Lgs. 231/01 gli riconosce. A tal fine la Fondazione stanzia per l’anno 2015 € 10.000,00 quale Budget all’OdV per l’esercizio delle proprie funzioni. L’importo del Budget verrà determinato di anno in anno dal CdA.
- La Fondazione s’mpegna ad informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’incarico conferito.
- La Fondazione s’mpegna altresì a:
- far organizzare corsi di formazione a favore dei dipendenti di ogni grado sul tema D.Lgs. 231/2001, codice etico, "Modello Organizzativo" e adempimenti collegati;
- aggiornare il contenuto del "Modello Organizzativo" su indicazione dell’OdV;
- attivare ogni mezzo utile a consentire i prescritti flussi informativi verso l’OdV
- Sospensione, revoca e dimissioni:
l’Organo Amministrativo può deliberare la sospensione del membro dell’Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui gli artt.24 e ss. del D.Lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio
La revoca dei poteri propri dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto può avvenire soltanto per giusta causa e nei casi di sopravvenuta ineleggibilità e incompatibilità.
L’incarico di membro dell’OdV decade nel caso in cui lo stesso perda o cessi l’incarico di revisore contabile ricoperto nella Fondazione.
Il Professionista può rassegnare le dimissioni dall’incarico in qualunque momento; i membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro e comunque non oltre tre mesi dalla data di comunicazione delle dimissioni. - Rinvio Per nomina
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art.2229 2 ss.), alle altre norme vigenti in materia di ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali. - Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 la Fondazione autorizza il Professionista (incaricato)al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
1.8.1 - Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
Requisiti richiesti all’OdV:- Autonomia ed indipendenza
L’OdV risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinchè l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all’OdV una indipendenza la più elevata possibile e prevedendo una attività di reporting direttamente al CdA, Consiglio di Amministrazione. - Professionalità
L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, anche di tipo ispettivo e consulenziale. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio. - Continuità di azione
L’OdV deve lavorare costantemente sulla Vigilanza del Modello 231, con i necessari poteri d’indagine in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture interne - Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali
Cotituisce la causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica: - La condanna con sentenza anche in primo grado, per aver commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/1 e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF (D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)
- La condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
1.8.2 - Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
All’OdV vengono attribuite le seguenti funzioni:- Vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01:
- L’OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello 231, anche attraverso l’emanazione di direttive interne: a tale fine, l’Organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello
- L’OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello 231 e procede al controllo dell’effettiva presenza, della regolare tenuta e dell’efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello 231 per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione
- L’OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dall’azienda, nell’ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell’ambito dell’attività di reportistica periodica
- L’OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello 231, portate all’attenzione dell’OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’OdV stesso
- L’OdV si coordina con le altre funzioni, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l’OdV viene tenuto costantemente informato, sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del CdA e/o della Direzione Generale, eventuali situazioni dell’attività che possano esporre l’azienda al rischio di reato
- L’OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni, per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello 231: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.,
- L’OdV coordina le attività delle funzioni a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello 231. A tale fine l’Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione rilevante
- Verificare la reale efficacia e l’effettiva capacità del Modello 231, in relazione alla struttura, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01:
- L’OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell’evoluzione del quadro normativo e della struttura interna, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello 231, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti organizzativi e normativi intervenuti;
- A tal fine il CdA e/o la Direzione Generale e gli addetti alle attività di controllo, nell’ambito delle singole funzioni, devono segnalare all’OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime
- L’OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del Modello 231, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi
- Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del Modello 231 in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni interne
- L’OdV ha il compito, in collaborazione con il CdA e la Direzione Generale, di seguire l’evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonchè di aggiornarsi in merito all’evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il Modello 231 aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti
- Come conseguenza di tale attività, l’OdV, in collaborazione con il CdA e la Direzione Generale e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del Modello 231 al Consiglio di Amministrazione stesso
1.8.3 - Poteri dell’Organismo di Vigilanza
Per lo svolgimento dei propri compiti, l’OdV:- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso a tutti i documenti
- Dispone di risorse finanziarie adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione .
- Si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture interne ed esterne, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo
- Può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l’ottimale svolgimento dei propri compiti
Raccolta e conservazione delle informazioni
L’Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell’attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio (cartaceo o informatico): di tale archivio cura l’aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi
L’OdV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:- Con la Direzione per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari
- Con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi per verificare l’applicazione delle misure atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- Con l’Ufficio Ragioneria per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali
- Con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile
1.8.4 - Il sistema delle verifiche
Il presente Modello 231 sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall’OdV, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l’OdV riterrà opportuno richiedere:- Verifiche sugli atti posti in essere Periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi dall’azienda nelle aree a rischio
- Attività di monitoraggio sull’effettività del modello Ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello 231 ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’OdV, che ne curerà l’archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo
- Verifiche delle procedure Periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello 231, con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/01, con verifiche ed interviste a campione
Come esito dell’insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione , in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall’OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.
Sezione 2 - Disposizioni relative ai processi sensibili
2.1 - Premessa
Il Modello 231 è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D.Lgs. 231/01, che, in estrema sintesi riguardano:
- Corruzione e concussione (quest’ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per l’azienda, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio)
- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea o di altro Ente Pubblico
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni della Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Delitti di falsità materiali, ideologiche, amministrative (in monete, carte di credito e valori di bollo)
- Delitti contro la personalità individuale
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro.
Macro processi | Rif.Sez. |
---|---|
Processo di gestione delle risorse umane | 2.1 |
Processo di relazione con gli stakeholders | 2.2 |
Processo di approvvigionamento | 2.3 |
Processo di gestione dei sistemi informativi | 2.4 |
Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo documenti contabili) e finanziario | 2.5 |
Processo di tutela della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro | 2.6 |
Per ciascuno di tali processi sono indicati i protocolli (o la documentazione di riferimento) identificati con la numerazione utilizzata per il Sistema di Gestione della Certificazione Etica SA8000:2008. Pertanto, ogni protocollo è individuato attraverso:
- Scopo e campo di applicazione
- Responsabilità
- Modalità operative
- Documenti di riferimento
2.1 - Processo di gestione delle risorse umane
2.1.1 - Scopo e campo di applicazione
Creazione all’interno del processo di gestione delle risorse umane di "sistemi di controllo" per l’adeguamento della struttura organizzativa dell'azienda ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:- Frode informatica ai danni dello stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Delitti contro la personalità individuale
2.1.2 - Scopo e campo di applicazione
Le principali attività del processo fanno riferimento a:- Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale
- Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni
- Gestione dell’informazione e formazione per l’applicazione del modello
2.1.3 - Protocolli e documentazione di supporto per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione
Descrizione | Responsabilità | |
---|---|---|
Manuale di sistema SA800 DI "il sistema di gestione per la responsabilità sociale".MOD. 05/DG/REV.00 | Analisi dell’organizzazione ed andamento indicatori di performances | CdA Direzione Generale |
Processo di relazione con gli stakeholders | Organigramma e funzionigramma | Direzione Generale |
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Protocollo 02/DG/REV.01 | Gestione dei reclami, rimedi ed azioni correttive e preventive | CdA Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
Protocollo P04/DG/REV.00 | Bilancio Sociale e Riesame della Direzione | Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
Protocollo P03/DG/REV.00 | Identificazione e gestione delle pratiche di discriminazione | Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
Protocollo P01/DG/REV.00 | Piano delle azioni di rimedio per i minori | Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
Protocollo P01/UP/REV.00 | Attività da seguire per l’inserimento di un nuovo assunto, per la cessazionedel rapporto contrattuale e cambio di mansione | Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
Protocollo P02/UP/REV.01 | Gestione delle attività di informazione, formazione ed addestramento del personale | Direzione Generale Responsabile SA 8000 |
La Direzione Generale e/o le funzioni preposte devono:
|
||
Protocollo P18/ECON/REV.00 | RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE PERSONALE DIPENDENTE E CdA | Direzione Generale Direzione Generale Ufficio Economato |
L’Amministrazione tratta questo punto, per quanto riguarda il personale dipendente, come previsto dalle condizioni del CCNL.La funzione preposta deve adottare ed utilizzare specifiche procedure atte a disciplinare
|
||
PROTOCOLLO P18/ECON/REV.0 | Pagamento spese documentate, indennità di missione/trasferta, rimborso chilometrico per contanti | Direzione Generale Ufficio Economato Ufficio Personale Ufficio Ragioneria |
L’Amministrazione tratta questo punto come previsto dalle condizioni del CCNL.
La Direzione Generale deve evitare il pagamento delle varie voci per contanti. Qualora ciò avvenisse deve adottare le seguenti e specifiche attenzioni:
|
2.2 - Processo di relazioni con gli stakeholders
2.2.1 - Scopo e campo di applicazione
Creazione all’interno del processo commerciale e di relazioni con il territorio di "sistemi di controllo" per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’azienda ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:- Corruzione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Soggetti istituzionali (REGIONE, ASL, COMUNE, DPL, CCIAA, etc.)
- Associazioni di categoria
- Aziende, imprese, etc.,
- Infrastrutture sociali di ogni genere
- Famiglie
2.2.2 - Descrizione delle attività
Definire le modalità di identificazione delle esigenze ed i criteri di attuazione del processo di relazione con gli stakeholders. (Vedi Codice Etico, Bilancio Sociale, Manuale del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale SA8000:2008).2.2.3 - Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione delle risorse finanziarie
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Protocollo P08/DG/REV.00 | Vidimazione e corretta tenuta dei registri obbligatori | CdA Direzione Generale Direzione Generale Funzioni Competenti |
Protocollo P06/DG/REV.00 | Protocollo contenente le procedure di rilascio certificazioni varie | Direzione Generale Direzione Generale Funzioni competenti |
PROTOCOLLI P01/UO/REV.00 P01/RAG/REV.00 | Rendicontazione | Direzione Generale Funzioni Competenti |
Protocolli P07/DG/REV.00 P01/UO/REV.00 | Attività legate all’ottenimento e mantenimento accreditamenti | Direzione Generale Funzioni competenti |
2.2.4 - Obblighi di informazione
Le funzioni responsabili indicate devono informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza. Le funzioni responsabili indicate hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza e di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, oltre che ogni anomalia significativa riscontrata.Attività della Direzione Generale e del CdA
La Direzione ed il CdA devono informare periodicamente, nel rispetto anche della Normativa sulla Privacy, l’OdV attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:
- Le attività di reclutamento, formazione e valutazione del personale
- La politica retributiva dell’azienda
2.3 - Processo di approvvigionamento
2.3.1 - Scopo e campo di applicazione
Creazione all’interno del processo di approvvigionamento delle risorse umane di "sistemi di controllo" per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’azienda ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Beni e servizi essenziali all’attività istituzionale
- Farmaci e parafarmaci
- Assistenza medica, infermieristica, tutelare notturna, psicologica, servizio sociale
- Trasporto disabili
- Servizio pulizie
- Ristorazione
- Lavanderia piana, divise del personale e indumenti ospiti
- Materiale igienico per ospiti
- Gas medicali
- Servizio di barbiere, parrucchiere, podologo
- Sanificazione ambientale
- Etc.
- Beni e servizi di supporto
- Medico Competente
- Consulenze legali/fiscali/elaborazione paghe/sicurezza
- Assistenza tecnica su strumenti ed attrezzature
- Materiale vario per ufficio
- Etc.
- Valutazione e qualificazione dei fornitori
- Elaborazione del budget annuale
- Richiesta di offerta
- Trattativa ed approvazione offerta
- Emissione dell’ordine
- Ricevimento della fattura passiva e relativa contabilizzazione
- Pagamento e contabilizzazione
2.3.3 - Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione delle risorse finanziarie
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Protocollo 01/ECON/REV.02 | Qualifica dei fornitori di beni e servizi principali | Direzione Generale Ufficio Economato Responsabile SA 8000 |
La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore all’interno dei fornitori qualificati oppure dà avviso alla procedure di qualificazione del nuovo fornitore richiedendo, sin da questa fase, la disponibilità dello stesso ad operare secondo il proprio Codice Etico e secondo quanto previsto dalla Norma SA8000. | ||
Protocollo 01/ECON/REV.02 | Qualifica dei fornitori di beni e servizi di supporto | Direzione Generale Direzione Generale Ufficio Economato Responsabile SA 8000 |
La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore all’interno dei fornitori qualificati oppure dà avviso alla procedure di qualificazione del nuovo fornitore richiedendo, sin da questa fase, la disponibilità dello stesso ad operare secondo il proprio Codice Etico e secondo quanto previsto dalla Norma SA8000. | ||
Protocollo 01/ECON/REV.02 | Valutazione periodica dei fornitori di beni e servizi principali | Direzione Generale Direzione Generale Ufficio Economato Responsabile SA 8000 |
La Direzionale Generale che, insieme ai propri collaboratori, valuta e qualifica i fornitori di beni e servizi principali, decide l’inserimento del fornitore nell’elenco di quelli qualificati accertando, oltre a quanto previsto dal Sistema SA 8000, che il fornitore dichiari di operare secondo comportamenti etici e consegnando copia del codice etico. | ||
Protocollo 01/ECON/REV.02 | Valutazione periodica dei fornitori di beni e servizi di supporto | Direzione Generale Ufficio Economato Responsabile SA 8000 |
La Direzionale Generale che, insieme ai propri collaboratori, valuta e qualifica i fornitori di beni e servizi principali, decide l’inserimento del fornitore nell’elenco di quelli qualificati accertando, oltre a quanto previsto dal Sistema SA 8000, che il fornitore dichiari di operare secondo comportamenti etici e consegnando copia del codice etico. |
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Mod.78/Ufficio Economato | Trattativa ed approvazione dell’offerta | Direzione generale Ufficio Economato |
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile: effettuazione dei pagamenti | Ufficio Ragioneria |
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile: verifiche sulla fatturazione dei fornitori | Direzione generale Ufficio Economato |
Descrizione | Responsabilità |
---|---|
Budget Annuale | CdA Direzione generale |
Vedi delibera di approvazione del Budget annuale | |
Richiesta di offerta | Direzione generale Ufficio Economato |
(La richiesta di offerta solitamente è effettuata via mail). La funzione preposta agli acquisti seleziona un certo numero di fornitori ai quali far pervenire la richiesta di offerta e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato |
|
Invio ordine al fornitore | Ufficio Economato |
(L’invio dell’ordine avviene solitamente via mail/fax) |
2.3.4 - Obblighi di informazione
La Direzione Generale, l’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Economato e il Responsabile SA 8000 devono informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:- Scostamenti tra le richieste di acquisto ed il Budget aziendale approvato
- Prezzi offerti, rispetto ai dati di mercato
- Controlli effettuati sulla valutazione delle prestazioni offerte
- Verifica della coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo (ordine, contratto, documenti di trasporto, certificati di pagamento, ricevute bancarie, etc.,)
- Esiti delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle registrazioni contabili
- Controlli effettuati al ricevimento dei materiali
2.4 - Processo di gestione dei sistemi informativi
2.4.1 - Scopo e campo di applicazione
Creazione all’interno del processo di gestione dei sistemi informativi di "sistemi di controllo" per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’azienda ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:- Frode informatica ai danni dello Stato
2.4.2 - Descrizione delle attività
Le principali attività del processo fanno riferimento a:- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi
- Modifica, revisione, archiviazione e eliminazione dei documenti
- Reperibilità e conservazione dei documenti del Sistema di Gestione
- Salvataggio dei dati informatici e protezione fisica dei dati
- Trasmissione dei flussi informativi a Regione Lombardia e ASL di Brescia
2.4.3 - Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione delle risorse finanziarie
Descrizione | Responsabilità | |
---|---|---|
Manuale del sistema di gestione per la responsabilità sociale SA8000:2008 |
Modifica, revisione, archiviazione e eliminazione dei documenti Vedi Capitoli 6.9.10 e 6.9.11 del Manuale di Sistema |
Direttore Generale Responsabile SA8000 Funzioni competenti |
DPS: "Documento Programmatico per la Sicurezza - Rif. D.Lgs. 196/03" | Salvataggio dei dati informatici e protezione fisica dei dati | Uffici Amministrativi competenti Responsabile SA8000 Amministratore di Sistema |
DPS: "Documento Programmatico per la Sicurezza - Rif. D.Lgs. 196/03" | Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi | Direzione Generale |
Protocollo P01/UO/REV.00 |
Trasmissione flussi informativi a regione Lombardia e ASL di Brescia Vedi DPS: "Documento Programmatico per la Sicurezza - Rif. D.Lgs.196/03" |
Ufficio Ospiti Amministratore di Sistema |
Descrizione | Responsabilità | |
---|---|---|
Archivio cartaceo e intranet aziendale | Reperibilità e conservazione dei documenti del Sistema di Gestione | Responsabile SA 8000 Amministratore di Sistema |
Vedi DPS : "Documento Programmatico per la Sicurezza - Rif. D.Lgs. 196/03" Il Responsabile del Sistema di Gestione SA8000 è il responsabile della reperibilità e della conservazione di tutta la documentazione cartacea di sistema e della pubblicazione della stessa sull’intranet aziendale. |
2.4.4 - Obblighi di informazione
Attività della funzione preposta ai sistemi informativi
L’Amministratore di Sistema deve informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:
- Attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software
- Controlli e verifiche periodiche sull’efficienza generale del sistema
2.5 - Processo amministrativo e finanziario
2.5.1 - Scopo e campo di applicazione
Creazione all’interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra-contabili) e finanziario di "sistemi di controllo" per l’adeguamento della struttura organizzativa della FONDAZIONE ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati societari
- Reati di falsità morale, in carte di pubblico credito e valori di bollo
- Delitti con finalità di terrorismo
- Delitti contro la personalità individuale
- Bilancio
- Controllo di gestione
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi
- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie
2.5.2 - Descrizione delle attività
Le principali attività del processo fanno riferimento a:- Strumenti contabili (Regolamento contabile e Software gestionale) ed organizzazione del piano dei conti
- Contabilizzazione ed archiviazione (pagamenti ed incassi)
- Redazione del bilancio preventivo (Budget) e consuntivo
- Redazione di altri documenti per il controllo di gestione
- Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti bancari
2.5.3 - Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione delle risorse finanziarie
Descrizione | Responsabilità |
---|---|
Budget annuale | C.d.A. Direzione Generale |
Vedi: Delibera C.d.A. di approvazione del Budget annuale | |
Nomina del revisore | Sindaco Comune di Brescia |
Vedi: Statuto della Fondazione annuale | |
Incarico al revisore | C.d.A. |
Vedi:Statuto della Fondazione annuale |
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile: imputazione dei costi | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile: evidenze di quietanza e documenti a sostegno(Ordini, DDT, etc.,) | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile: redazione del bilancio consuntivo | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
Il Bilancio Consuntivo viene approvato con Delibera del C.d.A. (vedi Statuto della Fondazione) | ||
Delibera C.d.A. | Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti | C.d.A. Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
La funzione responsabile della gestione dei conti correnti deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia della Fondazione e, sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti | ||
Protocollo P01/RAG/REV.00 | REGOLAMENTO CONTABILE | C.d.A. Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
Vedi: Delibera C.d.A. di approvazione del Regolamento Contabile | ||
Software gestionale "Ospiti Explorer" di Software1 | Calendario delle scadenze dei pagamenti | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente un calendario analitico delle posizioni debitorie della Fondazione | ||
Software gestionale "Ospiti Explorer" di Software1 | Coordinate bancarie dei fornitori | Ufficio Ragioneria Amministratore di Sistema |
La funzione preposta deve verificare a campione i conti correnti dei fornitori e quelli dei dipendenti nonché controllare l’impossibilità, da parte degli operatori, di variare le coordinate bancarie lavorando con il sistema telematico di home banking | ||
Protocollo P01/RAG/REV.00 | Regolamento contabile:operazioni di verifica dei pagamenti | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
La funzione preposta deve verificare costantemente l’efficienza e la regolarità delle operazioni effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili nonché la regolarità, l’adeguatezza, la completezza e l’aggiornamento della documentazione contabile ed extra contabile afferente ai pagamenti | ||
Protocollo P01/RAG/REV.00 | REGOLAMENTO CONTABILE: calendario delle scadenze degli incassi | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente il calendario analitico delle scadenze delle posizioni creditorie della Fondazione | ||
Protocollo P01/RAG/REV.00 | REGOLAMENTO CONTABILE: calendario delle scadenze degli incassi | Direzione Generale Ufficio Ragioneria |
La funzione preposta deve controllare, per ciascun incasso, l’esistenza della documentazione giustificativa a corredo. La funzione preposta deve accertare in modo costante la corretta contabilizzazione e l’effettivo versamento sui conti correnti della Fondazione di tutti i valori ricevuti nonché la regolarità, l’adeguatezza, la completezza e l’aggiornamento della documentazione contabile ed extra contabile afferente agli incassi. |
2.5.4 - Obblighi di informazione
Attività della funzione Amministrativa e Finanziaria
La Direzione Generale e l’Ufficio Ragioneria devono informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza La Dirzione Generale e l’Ufficio Ragioneria hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza oppure di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
Attività del CdA
Il CdA deve informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:
- Rapporti con i revisori e certificazione di bilancio
- Documentazione redatta dai revisori e certificazione di bilancio nello svolgimento della propria attività, causate da errori, omissioni o falsità riscontrate
- Criteri adottati nella definizione ed approvazione del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale
2.6 - Processo salute, sicurezza e igiene
2.6.1 - Reati considerati e campo di applicazione
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro (art. 25 septies)I reati considerati
L’art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l’altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. n°123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. n°81/2008, sicché la disposizione interessata è attualmente:
1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".
Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.
Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell’art.30 del D.Lgs. n° 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:
Art. 30, D.Lgvo 81/2008 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
Campo di applicazione
Le ipotesi di reato in esame interessano tutte le aree in cui si esplica l’attività della FONDAZIONE e in particolare le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni del D.Lgs. n°81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza. Sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:
- Rischi da esposizione ad agenti chimici
- Rischi da esposizione ad agenti biologici
- Rischi da movimentazione manuale dei carichi
- Rischi da esposizione ad agenti fisici
- Rischi da utilizzo di videoterminali
- Rischio da incendio
- Rischio elettrico
- Rischio meccanico
- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l’individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall’Ente per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.
2.6.2 - Regole di comportamento
L’Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l’obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.
In particolare tutti sono tenuti:
- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l’Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall’art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni relative alla normativa di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.
2.6.3 - Descrizione delle attività
Le principali attività del processo fanno riferimento a:- Attività tecniche e di manutenzione
- Attività sanitarie (medici, infermieri professionali, asa, oss)
- Attività di pulizia e mantenimento degli ambianti
- Attività di socializzazione e ricreative degli ospiti
- Attività di riabilitazione e fisioterapiche
- Attività di igiene e cura dell'ospite
2.6.4 - Procedure - protocolli - documenti - moduli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione del processo
Documento | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
Documento di Valutazione dei Rischi | La Direzione Generale in collaborazione con RSPP, Medico Competente e per presa visione del RLS, deve elaborare il documento ai sensi dell’art.17 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 e secondo modalità e i contenuti espressi negli artt. 28 e 29 del decreto stesso. Inoltre la Direzione Generale è tenuta ad aggiornare periodicamente la valutazione ai sensi dell’art.29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. | DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI MEDICO COMPETENTE |
Lettera di incarico | Descrizione | Responsabilità |
Nomina a procuratore | Nomina a procuratore della Fondazione il Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Terenghi a Datore di Lavoro. | C.d.A. DIRETTORE GENERALE |
Nomina RSPP | La nomina del RSPP è un dovere non delegabile del datore di lavoro secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 81/08 | DIRETTORE GENERALE |
Nomina del Medico Competente | L’art. 25 alla lettera a) dispone che il medico competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Inoltre l’art. 25 pone altri obblighi che il medico competente deve svolgere in collaborazione con il datore di lavoro che esulano dalla sorveglianza sanitaria quali ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) o la visita agli ambienti di lavoro(lettera l), ect. | DIRETTORE GENERALE |
Comunicazione | Descrizione | Responsabilità |
Comunicazione RLS | Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. | R.S.A LAVORATORI |
Procedura | Descrizione | Responsabilità |
Procedura P01/SICU/REV.00 |
Gestione delle attività per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Compito della Direzione e del RSPP identificare, valutare e gestire i rischi presenti nelle varie attività aziendali e aggiornare periodicamente il Documento di valutazione dei Rischi, redatto in conformità |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI MEDICO COMPETENTE |
Procedura P02/SICU/REV.00 | Gestione dispositivi di protezione individuale | DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO ECONOMATO MEDICO COMPETENTE |
Procedura P03/SICU/REV.00 |
Tutela della gravidanza e maternità
Le figure responsabili hanno l’onere di informare gli operatori in relazione alla normativa che tutela la gravidanza, la maternità e paternità e di tenere aggiornata la procedura qualora la normativa subisse modifiche. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO PERSONALE MEDICO COMPETENTE |
Procedura P04/SICU/REV.00 |
Sorveglianza sanitaria
La Direzione ha l’obbligo di nominare un medico Competente e verificare, che lo stesso adempia ai suoi obblighi in materia di sorveglianza in conformità ai contenuti della procedura e della normativa vigente. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI MEDICO COMPETENTE |
Procedura P05/SICU/REV.00 |
Gestione infortuni, accadimenti, mancati incidenti, esposizione a materiale potenzialmente infetto e malattie professionali
Le figure responsabili hanno il compito di controllare, che in caso di infortunio vengano informati tutti gli enti preposti e qualora sia necessario, venga fatta la denuncia all’INAIL nei tempi previsti dalla normativa. In caso di mancato infortunio e /o esposizione a materiale potenzialmente infetto, che tutti gli operatori applichino quanto previsto dalla procedura. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI MEDICO COMPETENTE |
Procedura P06/SICU/REV.00 |
Piano di emergenza pandemia
Le figure preposte hanno il compito di tenere aggiornato l’elenco di coloro i quali sono coinvolti a diversi livelli nel piano regionale pandemico. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO PERSONALE |
Procedura P07/SICU/REV.00 |
Esposizione accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto
Le figure responsabili hanno il compito di controllare, che in caso di infortunio vengano informati tutti gli enti preposti e qualora sia necessario, venga fatta la denuncia all’INAIL nei tempi previsti dalla normativa. In caso di mancato infortunio e /o esposizione a materiale potenzialmente infetto, che tutti gli operatori applichino quanto previsto dalla procedura. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO PERSONALE MEDICO COMPETENTE |
Procedura P08/SICU/REV.00 |
Gestione contratti di appalto
Le figure responsabili hanno l’obbligo prima di assegnare l’appalto ad un contractor di verificare la sua idoneità professionale, in materia di sicurezza e tutela della salute e igiene dei lavoratori e in materia di regolarità del rapporto di lavoro. In seguito dovranno verificare il rispetto dei regolamenti interni stabiliti dalla struttura nelle aree di competenza. |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO TECNICO UFFICIO ECONOMATO |
Procedura P02/UP/REV.01 |
Gestione delle attività di informazione, formazione ed addestramento del personale
Le figure responsabili hanno l’onere di verificare il fabbisogno formativo, proporlo alla Direzione, la quale poi in collaborazione con l’RSPP e l’Ufficio Personale e per conoscenza all’RLS, pianificherà le attività di informazione, formazione e addestramento, sia per il personale assunto e neoassunto, sia per quello dipendente dalle ditte appaltatrici, tirocinante e/o volontario. Inoltre coordinandosi con l’UP, tali figure dovranno verificare il rispetto del piano formativo, programmando eventuali recuperi o integrazioni. Documenti allegati: Mod. 31/UP/Rev.00 - PIANO FORMATIVO Mod. 33/UP/Rev.00 - REGISTRO PRESENZE |
DIRETTORE GENERALE RSPP PREPOSTI UFFICIO PERSONALE |
2.6.5 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
1. L’Ente si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e negli ambiti di lavoro, presenti nella legislazione della salute dei lavoratori osservando tutte le regole in materia.2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure e ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
- a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
- a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
- a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
- ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
- ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
2.6.6 - Obblighi di informazione
Il CdA e la Direzione devono informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo. Le funzioni di cui sopra hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza oppure di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.2.7 - Prevenzione reati ambientali
Con l’art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121, è stato disposto di inserire, nel D.Lgvo 231/2001, la seguente nuova disposizione:
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per i reati di cui all’articolo 137:
- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- per i reati di cui all'articolo 256:
- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all’articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.".
Art. 727 bis, cod. pen. (come introdotto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgvo. 121/2011)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatti trascurabile sullo stato di conservazione della specie."
Art. 733 bis, cod. pen. (come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 121/2011)
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto:
"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animale o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per "habitat all’interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."
Sono inoltre da considerare diversi reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come segue: a) limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies
Art. 137 - Sanzioni penali
"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competentea norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente."
b) limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."
Art. 257 - Bonifica dei siti
"1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della 89 comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore à punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."
Art. 258, comma 4, II° periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
"4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".
Art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."
Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice. 90
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente."
Art. 260 bis, commi 6, 7 e 8 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
"6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."
Art. 279, comma 5 - Sanzioni
"5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."
Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4:
Art. 1, commi 1 e 2
"1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento
milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici
milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto
dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato."
Art. 6, comma 4
"4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni."
Art. 3 bis comma 1, legge n. 150/1992 (come modificato con art. 3 D.Lgs. 275/2001)
"1. Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis."
Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:
Art. 3 -Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive.
"1. La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)
4. L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’art. 10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito (2)."
(1) Comma modificato dall’art. 15, l. 31 luglio 2002, n. 179
(2) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179
Per i reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202:
Art. 8 - Inquinamento doloso
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."
Art.9 - Inquinamento colposo
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dellàequipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando làeliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."
2.7.2 - Regole di comportamento
Aree esposte al rischio
I reati previsti dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell’ambito dell’Ente. Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi). Gli altri reati previsti all’art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento. L’attività dell’Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all’attività di cura e somministrazione di farmaci, medicamenti e presidi. La materia dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale. Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell’Ente preposti all’erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.
I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:
- non pericolosi;
- assimilati agli urbani;
- pericolosi non a rischio infettivo;
- pericolosi a rischio infettivo;
- che richiedono particolari sistemi di gestione.
- raccolta a livello di singola U.O./reparto/unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull’idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l’indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs. 22/97.
A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:
- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all’art. 183 D.Lgs. 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).
- verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.
2.7.3 - Descrizione delle attività
Le principali attività del processo fanno riferimento allo smaltimento di:- Rifiuti infetti o potenzialmente tali;
- Rifiuti taglienti/pungenti a rischio infettivo;
- Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani;
- Rifiuti di natura organica provenienti da cucine/oli di cottura;
- Materiali destinati al riutilizzo (vetro, carta/cartone, plastica);
- Rifiuti pericolosi non a rischio infettivo;
- Farmaci, sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope;
- Cespiti (rifiuti tecnologici)
- Toner
2.7.4 - Procedure/Protocolli/documenti/moduli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione del processo
Protocollo | Descrizione | Responsabilità |
---|---|---|
P01/DS/REV.01 | Protocollo operativo rifiuti | DIREZIONE SANITARIA UFFICIO ECONOMATO UFFICIO TECNICO |
P11/Econ/REV.00 | Inventario cespiti e eliminazione/smaltimento beni | DIRETTORE GENERALE UFFICIO ECONOMATO UFFICIO TECNICO |
P03/Econ/REV.01 | Protocollo igiene ambientale | DIREZIONE SANITARIA UFFICIO ECONOMATO |
P02/DS/REV.01 | Protocollo gestione farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope | DIREZIONE SANITARIA MEDICI I.P. |
2.7.5 - Obblighi di informazione
La Direzione e l’Ufficio Economato devono informare l’OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo.Le funzioni di cui sopra hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza oppure di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.