Riforma del terzo settore:
le erogazioni liberali

PERSONE FISICHE

1° Possibilità

Per le persone fisiche si istituisce una “detrazione” IRPEF pari al 30% dei valori erogati, sia in denaro che in natura, a favore degli Enti Terzo Settore, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000,00 in ciascun periodo d'imposta.
Per le “erogazioni in denaro”, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità.
Mentre per le “erogazioni in natura”, il co. 3 della L. 106/2016 demanda l'individuazione delle tipologie di beni ad un apposito decreto da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

2° Possibilità

In alternativa è prevista la possibilità di “dedurre” la liberalità effettuata, dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% per cento dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (vale a dire, al netto di tutte le deduzioni) l'eccedenza può essere portata in avanti nei quattro periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

ATTENZIONE: Entrambi i regimi di detrazione/deduzione sopra considerati non sono cumulabili né fra loro, né con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.

ENTI/SOCIETÀ

L’unico regime agevolativo riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo netto (vale a dire, al netto di tutte le altre deduzioni), l'eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare.
Anche in questa ipotesi, il regime di favore descritto non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.